Prescrizione e decadenza nella mediazione volontaria

Nella mediazione volontaria la domanda non produce gli effetti previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 su prescrizione e decadenza

Mediazione volontaria.: non si applica l’art. 8 su prescrizione e decadenza
L’ordinanza n. 39257/2025 del Tribunale di Milano sottolinea che la disposizione contenuta nell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, che attribuisce alla semplice comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti coinvolte l’effetto di interrompere i termini di prescrizione e di impedire il verificarsi di decadenze, non si estende alle ipotesi in cui la mediazione sia stata intrapresa su base volontaria, ovvero senza un obbligo di legge o una disposizione del giudice in tal senso.

Spoglio e turbativa di possesso
Parte ricorrente, proprietaria di un locale adibito alla raccolta differenziata, lamenta di aver subito, il 9 ottobre 2023, uno spoglio e una turbativa del possesso da parte delle resistenti. Il locale è ubicato su terreno in nuda proprietà di una controparte e in usufrutto dell’altra controparte, entrambe odierne resistenti. Queste ultime in giudizio eccepiscono la decadenza dalle azioni di reintegrazione ex artt. 1168 e di manutenzione art. 1170 c.c. che concedono un anno dallo spoglio o dalla turbativa per agire. Nel merito contestano le pretese avversarie.

Decadenza ex artt. 1168 e 1170 c.c: mediazione obbligatoria e volontaria
La ricorrente ha depositato il ricorso in data 8 novembre 2024, ossia oltre il termine annuale decorrente dalla turbativa denunciata (9 ottobre 2023). Il giudice rileva  pertanto la fondatezza dell’eccezione preliminare di decadenza sollevata dalle resistenti. Parte ricorrente, a sua difesa, invoca l’effetto interruttivo derivante dall’avvio di un procedimento di mediazione volontaria. Il giudice precisa però che linterruzione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dallart. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2010 opera esclusivamente in presenza di mediazione obbligatoria. Nel caso di mediazione volontaria, la scelta unilaterale di avviare il procedimento non può incidere sulla decorrenza dei termini, per non compromettere la certezza dei rapporti giuridici. In particolare, l’art. 5, comma 6, lett. d), del decreto legislativo n. 28/2010, esclude espressamente i procedimenti possessori dall’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria sino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703, comma 3, c.p.c. Ne consegue che la mediazione volontaria intrapresa da parte ricorrente non ha prodotto alcun effetto sospensivo o interruttivo del termine annuale previsto dagli articoli 1168 e 1170 c.c.

Notificazione della domanda di mediazione
Il giudice osserva, inoltre, che la domanda di mediazione non è stata ritualmente notificata alle parti resistenti, come imposto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n.  28/2010. Parte ricorrente non ha dato prova dell’avvenuta comunicazione in modo idoneo.

I documenti prodotti da parte resistente non dimostrano infatti una regolare notificazione.

  • Un documento attesta la notifica solo all’indirizzo PEC dell’avvocato dell’usufruttuaria e non alla PEC istituzionale della società nuda proprietaria.
  • Un altro documento conferma nuovamente la comunicazione esclusiva all’indirizzo PEC personale dell’

Secondo l’art. 149-bis c.p.c., qualora il destinatario sia un soggetto obbligato per legge ad avere una PEC, la notificazione deve avvenire presso il relativo indirizzo risultante da pubblici registri. Ne consegue che, anche a voler ammettere l’applicabilità dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 28/2010 alla mediazione volontaria, l’effetto interruttivo non si sarebbe comunque prodotto per difetto di valida notificazione. Il Tribunale di Milano pertanto non può che rigettare il ricorso.