Recupero crediti in mediazione: per quali contratti?

Il recupero del credito è un procedimento che, per certe tipologie contrattuali, richiede il preventivo esperimento della mediazione

In che cosa consiste il recupero del credito
Prima di individuare i contratti che possono rendere necessario l’avvio della mediazione per far valere il proprio diritto credito, ricordiamo in breve, che cos’è il recupero crediti. Il recupero crediti è un procedimento finalizzato a ottenere il pagamento di un credito insoluto. In genere l’attività di recupero crediti ha inizio con l’invio di un sollecito di pagamento a cui seguono le trattative e la redazione di un piano di rientro. Può capitare però che il creditore non riesca a recuperare il proprio credito in via stragiudiziale. In questo caso si può rendere necessario agire in giudizio avviando un procedimento monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo o un procedimento ordinario per ottenere una sentenza di condanna al pagamento. Ottenuto il titolo esecutivo, qualora il debitore non provveda al pagamento, si può avviare la procedura esecutiva per recupero forzoso del credito. Questa è la fase conclusiva del recupero che può avere un esito positivo o negativo.

Mediazione civile e commerciale: obbligatoria per alcuni contratti
La mediazione civile e commerciale, per quanto riguarda la procedura di recupero credito, si colloca nella fase iniziale. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 precisa infatti che la mediazione debba essere esperita “preliminarmente” da parte di “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazionecomodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.” Dalla lettura della norma emerge anche quali sono le tipologie contrattuali per le quali si rendere necessario esperire preliminarmente la mediazione per recuperare eventualmente il proprio diritto di credito.

Contratti e mediazione per il recupero crediti
Nel contesto del recupero crediti, la mediazione è in effetti utilizzata molto spesso per risolvere le controversie relative a certi tipi di contratti. In linea generale tutti i contratti indicati nell’articolo 5 possono dare vita anche al tentativo di voler recuperare il proprio credito da parte del creditore. Pensiamo al mancato pagamento del lavoratore autonomo con il quale è stato stipulato un contratto d’opera per la realizzazione di un mobile per la casa o al mancato pagamento del premio assicurativo di una polizza. Da quanto emerge dalla giurisprudenza, pare però che per certi contratti, il recupero credito sia più praticato che per altri. Tra questi, figurano senza dubbio i contratti bancari e finanziari, oggetto di mediazione obbligatoria, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010. Il caso più frequente di recupero riguarda le rate di mutuo non pagate o i debiti legati al conto corrente. Da notare però che alcune tipologie contrattuali, come le fideiussioni, sono state escluse dall’ambito della mediazione obbligatoria. Ad esempio, il Tribunale di Milano nella sentenza 846/2023, ha stabilito che le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010, poiché tali contratti non costituiscono contratti bancari tipici. Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2803/2024, ha escluso invece il credito al consumo dal novero delle cause per le quali è necessaria la mediazione, ritenendo che i contratti rientranti nel genus del credito al consumo non siano soggetti alla mediazione obbligatoria, in quanto non ricompresi, anch’essi nel novero dei “contratti bancari”, soggetti alla predetta condizione di procedibilità. Uno dei contratti per i quali invece e più di frequente si avvia l’attività di recupero crediti è la locazione, principalmente nei casi in cui il conduttore sia inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione. 

Considerazioni conclusive sulla mediazione nel recupero del credito
Le modifiche introdotte più di recente dalla riforma Cartabia con l’ultimo correttivo hanno reso la mediazione civile e commerciale uno strumento ancora più efficace per la risoluzione delle controversie, soprattutto nel contesto del recupero crediti. La possibilità di svolgere gli incontri da remoto e l’estensione dei termini procedurali hanno contribuito a rendere la mediazione una valida alternativa al contenzioso giudiziario. Occorre ricordare infine che l’efficacia esecutiva dell’accordo raggiunto in mediazione consente al creditore, in caso di mancato rispetto dell’accordo, di agire in via esecutiva, come se avesse ottenuto una sentenza, per recuperare coattivamente il proprio credito.