La mediazione non è solo un onere burocratico, ma uno strumento per risolvere liti in modo rapido ed economico, che alleggerisce il lavoro dei tribunali

Mancata mediazione: domanda improcedibile
La mediazione non è un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento essenziale per risolvere le controversie in modo rapido ed economico, riducendo il carico sui tribunali. Affinché sia efficace, non basta presentare una richiesta: l’attore deve partecipare personalmente al primo incontro per dimostrare una reale volontà di risolvere la disputa. È sempre l’attore a doversi fare carico di avviare la procedura, sia essa obbligatoria per legge o richiesta dal giudice. L’inerzia in questo senso porta all’improcedibilità della domanda. Lo ha rimarcato il Tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza n. 532/2025.
Azione giudiziaria per la restituzione di somme di denaro
Davanti al Tribunale viene incardinata una causa incentrata sulla richiesta di restituzione di una somma di denaro. La controversia vede protagonisti due soggetti, l’attore e il convenuto, quest’ultimo subentrato nel giudizio dopo la morte della madre.
Mediazione: riduttivo considerarla un onere processuale
Il cuore della decisione del Tribunale, che ha avuto un esito decisivo sulla causa, non riguarda il merito della pretesa economica, ma una questione di procedura legata alla mediazione. Nonostante sia stato concesso un ampio termine per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria, le parti non vi hanno provveduto. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato l’azione giudiziaria improcedibile. La sentenza però va oltre il semplice rilievo formale della mancata mediazione, offrendo una riflessione profonda sul ruolo di questo strumento. Il giudice sottolinea che la mediazione non può essere ridotta a un mero “onere processuale” o a un adempimento burocratico da superare per accedere alla giustizia. La sua vera essenza risiede nel suo scopo deflattivo, ovvero la sua capacità di risolvere le controversie in modo più rapido ed economico, alleggerendo il carico sui tribunali.
Attore: obbligo di partecipare al primo incontro e di attivare procedura
Affinché la mediazione sia efficace però, non basta presentare una semplice istanza. L’attore ha l’obbligo di partecipare personalmente al primo incontro davanti al mediatore, al fine di dimostrare un genuino intento risolutivo. È in questo incontro, definito a volte “momento filtro”, che il mediatore spiega i vantaggi e i rischi e cerca di formulare una proposta di accordo amichevole. La presenza fisica dell’attore è vista come un “sacrificio esigibile”, un piccolo impegno iniziale che ha il potenziale di evitare un contenzioso ben più lungo e oneroso. La sentenza ricorda inoltre che l’onere di attivare la procedura di mediazione spetta all’attore, sia che essa obbligatoria per legge o perché disposta dal giudice. L’inerzia dell’attore porta inevitabilmente alla dichiarazione di improcedibilità della sua domanda. Per il convenuto, invece, l’onere è meno stringente: ha la facoltà di partecipare, ma non l’obbligo, a meno che non abbia a sua volta formulato una domanda riconvenzionale.
Mancata attivazione mediazione: vizio di forma non trascurabile
Il Tribunale ha quindi dichiarato la domanda dell’attore improcedibile, condannandolo anche al pagamento delle spese legali, a riprova del fatto che la mancata attivazione della mediazione non è un vizio di forma trascurabile, ma un’omissione che preclude l’accesso alla giustizia e comporta delle conseguenze economiche. La decisione ribadisce, in linea con la giurisprudenza di Cassazione, che un approccio meramente formale alla mediazione è contrario alla sua finalità e può, inoltre, pregiudicare l’esito del giudizio.
