Mediazione senza conciliazione: termine di decadenza dal deposito del verbale

Mediazione con esito negativo: il termine di decadenza per agire in giudizio decorre dal deposito del verbale presso la segreteria dell’organismo
Mediazione fallita: decadenza dal deposito del verbale
Quando la mediazione obbligatoria si conclude senza un accordo, il termine per avviare l’azione in tribunale, detto termine di decadenza, comincia a decorrere dal giorno in cui il verbale che attesta il fallimento della mediazione viene depositato presso la segreteria dell’organismo di mediazione. Lo ha ribadito il Tribunale di Taranto nella sentenza n. 1932/2025.
Impugnazione delibere condominiali: mediazione fallita
I proprietari di due unità immobiliari impugnano alcune delibere assembleari di un condominio. L’azione legale viene stata avviata dopo il fallimento del tentativo di mediazione, una procedura obbligatoria per le controversie in materia condominiale. I condomini attori sostengono che le delibere, che hanno approvato ingenti spese straordinarie per lavori aggiuntivi, siano affette da “eccesso di potere” da parte dell’assemblea. Il Condominio, nel costituirsi in giudizio, cerca di bloccare l’azione sul nascere, sollevando due eccezioni preliminari di rito. La prima riguarda la presunta inesistenza della notifica dell’atto di citazione, che ha reso l’atto nullo e inefficace. La seconda, e più complessa, è l’eccezione di tardività della proposizione della domanda giudiziale, in quanto gli attori hanno agito oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.
Mediazione e decorrenza dei termini
Il fulcro del dibattito processuale si è concentrato infatti proprio sull’eccezione di tardività. La questione è se l’impugnazione sia stata proposta entro il termine di 30 giorni previsto per le delibere condominiali annullabili, tenendo conto dell’esperimento della mediazione. Il Condominio ritiene che il termine sia scaduto, ma il Tribunale rigetta questa eccezione, dichiarando l’azione degli attori tempestiva e procedibile. Il giudice fornisce un’analisi dettagliata e chiara, che riafferma un principio cruciale del diritto civile: quando una mediazione obbligatoria si conclude senza un accordo, il termine di decadenza per avviare l’azione giudiziaria comincia a decorrere dal giorno in cui il verbale che attesta il fallimento della conciliazione viene depositato presso la segreteria dell’organismo di mediazione.
Evoluzione normativa e correttivo Cartabia
Per giungere a questa conclusione, il Tribunale ripercorre l’evoluzione della normativa italiana in materia di mediazione obbligatoria. Originariamente, il D.lgs. n. 5/2010 stabiliva in modo esplicito che in caso di esito negativo della mediazione, l’azione legale dovesse essere proposta entro un termine di decadenza, la cui decorrenza era legata al deposito del verbale conclusivo. Successivamente, la Riforma Cartabia (D.lgs. n. 149/2022) ha introdotto significative modifiche al sistema di giustizia civile. Tuttavia, la sua prima formulazione ha generato incertezze, in quanto ha omesso di riprodurre in modo letterale la norma sulla decorrenza del termine. Questa omissione ha sollevato dubbi inevitabili tra gli operatori del diritto. A dissipare ogni incertezza è intervenuto però il “Correttivo Cartabia” (D.lgs. n. 216/2024). Con questa nuova disposizione, il legislatore ha chiarito definitivamente la questione, reintroducendo il principio precedentemente in vigore, ossia che il termine di decadenza decorre dal deposito del verbale di mancata conciliazione presso l’organismo di mediazione. Basandosi su questa disciplina, applicabile al caso specifico (ratio temporis), il giudice ha calcolato il termine con precisione: il verbale di mediazione era stato depositato il 18 settembre 2019, mentre l’atto di citazione era stato notificato il 18 ottobre 2019. Poiché si tratta del trentesimo giorno, l’azione è stata promossa tempestivamente, rendendola ammissibile e procedibile.
