Mediazione presso organismo incompetente equivale ad omessa instaurazione
La mediazione, se instaurata davanti a un organismo incompetente per territorio, equivale a mediazione non avviata
Mediazione davanti a un organismo incompetente per territorio? Equivale ad omesso avvio della mediazione
Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, se il Giudice ne ordina l’esperimento in corso di causa, l’attivazione della procedura deve avvenire presso un Organismo territorialmente competente. Adire un organismo con sede in un circondario diverso da quello del Giudice procedente equivale alla mancata instaurazione della mediazione stessa. Tale vizio procedurale comporta l’inevitabile dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale. Lo ha ribadito il Tribunale di Avellino nella sentenza n. 1445/2025.
Opposizione e decreto ingiuntivo relativo a contratto di appalto
Una società ottiene un decreto ingiuntivo per un credito derivante da un contratto d’appalto, materia che, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, è soggetta a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità. Controparte si oppone, chiede la revoca del decreto ingiuntivo e, in via subordinata, la riduzione dell’importo del credito azionato. Parte opposta invece, costituitasi in giudizio, chiede la conferma del decreto, contesta l’opposizione avversa e afferma la necessità di avviare mediazione. Il giudice dispone quindi la mediazione, istruisce la causa e infine rimette la causa in decisione.
Mediazione davanti a un organismo incompetente per territorio: equivale alla sua omissione
In sentenza il Giudice dichiara la domanda improcedibile per il mancato esperimento della mediazione. Secondo le SU della Cassazione n. 19596 del 18/09/2020 “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.” Per il Giudice, all’omesso avvio della mediazione deve essere equiparato l’avvio della procedura davanti a un organismo di mediazione incompetente per territorio, ipotesi verificatasi in questa controversia. A questo proposito il Giudice ricorda che l’art. 4 del d.lgs. n. 28/2010 dispone specificamente che:“La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’art. 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.” Per cui, se la domanda viene presentata presso un organismo incompetente per territorio, essa non produce effetto alcuno. Passando all’esame del caso di specie, è emerso che il tentativo di mediazione è stato esperito presso un organismo che non aveva la sede principale nel territorio di competenza del foro giudicante. Inoltre, la parte onerata non ha fornito prove o allegazioni adeguate per dimostrare la ritualità della mediazione o l’esistenza di una sede secondaria regolarmente registrata. Per queste ragioni, la domanda risulta improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
