Mediazione e sede incompetente: partecipare in silenzio equivale ad accettare?

Scegliere l’organismo di mediazione sbagliato può rendere improcedibile la causa. Ma cosa succede se la controparte partecipa senza protestare? La risposta non è scontata, e ignorarla può costare caro.

Immaginate di ricevere un invito a partecipare a una mediazione presso un organismo che si trova in una città diversa da quella del tribunale competente per la vostra controversia. Andate all’incontro, ascoltate, magari trattate — ma non dite nulla sulla sede. Avete appena accettato tacitamente di derogare alle regole sulla competenza territoriale? Forse sì. Ma non necessariamente, e la differenza tra le due risposte può determinare l’esito dell’intera causa.

La regola di base: la sede conta, e conta molto

La regola generale stabilita dalla legge è chiara: la domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 28/2010.

In termini pratici, la norma non consente alla parte istante di scegliere liberamente l’organismo in base alla propria comodità o alla vicinanza geografica. Occorre prima individuare il giudice territorialmente competente secondo le ordinarie regole processuali; solo dopo può essere scelto l’organismo di mediazione, che deve essere collocato nel luogo corrispondente.

Le conseguenze di un errore sono pesanti: questo errore ha un peso enorme sul processo civile. Se la mediazione è obbligatoria per legge, il mancato rispetto della competenza territoriale determina l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Un dettaglio tecnico spesso sottovalutato: la sede rilevante è quella dell’organismo presso il quale la domanda viene depositata. Non è sufficiente che l’incontro si svolga fisicamente in un luogo appartenente al circondario corretto, né che l’organismo adito utilizzi locali, personale o mediatori di un altro organismo territorialmente competente.

La deroga è possibile, ma serve un accordo

La legge non è rigida al punto da non ammettere eccezioni. Le parti possono dichiarare di voler consensualmente derogare, acconsentendovi espressamente a verbale dell’incontro o negli atti introduttivi, alla competenza territoriale dell’organismo incompetente attivato: “La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti” (art. 4, comma 1, D.Lgs. 28/2010).

L’accordo, però, non deve essere necessariamente scritto e firmato in anticipo. La legge e i giudici ammettono che l’accordo per cambiare sede possa nascere anche in modo meno formale, attraverso un comportamento concludente. Si parla in questo caso di accordo tacito. Se un soggetto riceve un invito per una mediazione presso un organismo che sa essere territorialmente incompetente, ma decide comunque di presentarsi, sta compiendo un atto che può sanare il difetto di sede.

Il nodo centrale: il silenzio vale come consenso?

Qui si apre la questione più delicata, quella che divide la giurisprudenza e che nessun privato — né il suo avvocato — può permettersi di ignorare.

Il punto realmente problematico non è se la deroga sia astrattamente possibile, ma quando possa ritenersi formato l’accordo e quale condotta sia sufficiente a escluderlo. Il silenzio della parte invitata? La partecipazione agli incontri senza contestazioni?

Una risposta è arrivata dal Tribunale di Palmi con la sentenza n. 77 del 30 gennaio 2024: la competenza territoriale si realizza non solo in presenza di un accordo espresso, ma anche di un accordo implicito, che si concretizza quando la controparte invitata alla mediazione non contesta la sede territoriale dell’organismo.

In senso analogo si è espressa la fonte di riferimento di questo articolo (adrprogestitalia.it): la parte che partecipa alla mediazione in un distretto diverso da quello naturale senza eccepire tempestivamente l’incompetenza non può successivamente invocare l’improcedibilità in giudizio. Il comportamento tenuto durante la fase stragiudiziale assume rilievo decisivo. La mancata contestazione immediata integra dunque un accordo in deroga alla competenza territoriale dell’organismo. In tali condizioni, la mediazione deve considerarsi validamente esperita e la domanda giudiziale procedibile.

Ma attenzione: non è una conseguenza automatica

La giurisprudenza più recente invita però a non trasformare questo principio in una regola meccanica. La decisione non stabilisce che il silenzio, l’assenza o la partecipazione senza contestazioni costituiscano sempre un accordo sulla deroga territoriale.

In altre parole: la partecipazione silenziosa può integrare un accordo tacito, ma non lo integra automaticamente in ogni circostanza. Il contesto conta.

Lo conferma un orientamento parallelo: non sempre l’adesione alla mediazione si può tradurre in un accordo tacito circa la competenza dell’organismo. Deve escludersi qualsiasi ipotesi di accordo tacito ogni qualvolta la parte invitata aderisca alla mediazione al solo fine di sollevare l’eccezione, che dovrebbe essere espressa nell’adesione medesima e riportata nel verbale che conclude negativamente la mediazione stessa.

Un caso concreto chiarisce bene il confine: nel caso deciso dal Tribunale di Oristano, l’opponente aveva dichiarato nel modulo di adesione di partecipare al solo fine di eccepire l’incompetenza territoriale; tale condotta, coerentemente mantenuta nel giudizio, ha escluso qualsiasi acquiescenza o accordo tacito (Tribunale civile Oristano, sentenza n. 232 del 2026).

Allo stesso modo, non costituisce deroga la partecipazione del chiamato che si presenta all’incontro solo per dichiarare a verbale che contesta la sede scelta (Trib. Firenze 1711/2024). In quel caso, il disaccordo è esplicito e impedisce al mediatore di proseguire validamente.

Quando l’eccezione è tardiva: il rischio di chi aspetta

Se la parte invitata decide di contestare l’incompetenza, deve farlo subito — non alla fine del procedimento, non nelle memorie conclusive del giudizio. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 824/2026, ha ritenuto decisiva la contestazione espressa e tempestiva della parte invitata: quando il dissenso sulla scelta territoriale viene manifestato immediatamente, non può ravvisarsi alcun accordo, neppure implicito, sulla deroga. La mediazione svolta davanti a un organismo territorialmente incompetente non soddisfa, in quel caso, la condizione di procedibilità.

Il rovescio della medaglia è che chi non contesta tempestivamente non può far valere l’incompetenza territoriale per la prima volta alla fine del processo, quando la mediazione si è conclusa da tempo.

Le cautele pratiche: cosa fare (e cosa non fare)

Il quadro giurisprudenziale, pur non del tutto uniforme, consente di ricavare alcune indicazioni operative chiare:

  • Prima di avviare la mediazione: verificare sempre la sede dell’organismo e accertarsi che corrisponda al circondario del tribunale competente per la controversia.
  • Se si riceve un invito presso un organismo incompetente: non partecipare in silenzio. Occorre decidere subito se contestare la sede o accettarla espressamente.
  • Se si vuole contestare: farlo per iscritto già nel modulo di adesione, ribadirlo a verbale nel primo incontro e mantenere la posizione in modo coerente nel successivo giudizio.
  • Se si vuole derogare: formalizzare l’accordo a verbale, in modo che risulti inequivocabilmente dagli atti della procedura.

Sul tema esiste una casistica non del tutto uniforme, soprattutto quando la parte invitata partecipi senza formulare riserve. Per evitare contestazioni, la posizione sulla competenza dovrebbe essere esplicitata sin dal primo contatto con l’organismo e mantenuta senza ambiguità nella successiva fase processuale.

La mediazione è uno strumento pensato per semplificare la risoluzione delle controversie, non per moltiplicare le insidie processuali. Eppure la questione della competenza territoriale dimostra che anche nella fase stragiudiziale ogni comportamento — compreso il silenzio — può avere conseguenze giuridiche rilevanti e durature. Conoscere le regole in anticipo, e agire con consapevolezza fin dal primo incontro, è il modo più efficace per non trovarsi a discutere di procedibilità davanti a un giudice invece che nel merito della propria causa..

Fonti