Opposizione a decreto ingiuntivo, l’errore del giudice sulla parte onerata alla mediazione rende la domanda procedibile
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo l’errore del giudice nell’individuare il soggetto onerato di avviare la mediazione non rende la domanda improcedibile
Domanda procedibile anche se il giudice erra nello stabilire l’onerato alla mediazione
In un’opposizione a decreto ingiuntivo, se la disputa ricade in una materia che prevede la mediazione obbligatoria e il giudice in prima udienza incarica erroneamente l’opponente (anziché il creditore-opposto) di avviare la mediazione, la successiva inattività di entrambe le parti non rende né l’opposizione né la domanda monitoria improcedibili. Questo significa che il procedimento giudiziario prosegue regolarmente, ignorando il mancato tentativo di conciliazione erroneamente richiesto. Lo ha precisato il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 1937/2025.
Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione
Alcuni debitori, a cui subentrano gli eredi, presentano un’opposizione a un decreto ingiuntivo che ha ingiunto loro il pagamento, in solido, di € 77.366,03 per un debito derivante da un contratto bancario. Gli opponenti in giudizio sollevano diversi motivi di opposizione, tra cui l’improcedibilità della domanda monitoria perché la Banca non avrebbe esperito il tentativo di mediazione obbligatoria. La Banca, nel costituirsi in giudizio, sostiene invece, da parte sua, che il tentativo di mediazione doveva essere esperito dalla parte opponente.
Opposizione e domanda procedibili: non rileva l’errore del Giudice
Il Tribunale nell’esaminare la questione del tentativo obbligatorio di mediazione ricorda che alla prima udienza, il precedente Giudice Istruttore aveva onerato la parte opponente (i clienti) di instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010. Gli opponenti e la Banca però non hanno fornito la prova di aver esperito questo tentativo. Il Tribunale, dopo avere preso atto di quanto accaduto, giunge pertanto a due importanti conclusioni.
– L’opposizione è procedibile perchè, sebbene il Giudice precedente avesse onerato l’opponente di avviare la mediazione, questo contrastava con la formulazione della norma applicabile ratione temporis, che poneva l’onere genericamente su “le parti”, e non specificamente sull’opponente. Del resto l’interpretazione successiva delle Sezioni Unite Civili (sentenza n. 19596/2020) ha chiarito che l’onere di avviare la mediazione, in questi casi, ricade sul creditore-opposto. Pertanto, tale onere non poteva gravare sull’opponente.
– Neppure la domanda monitoria però può essere dichiarata improcedibile, per cui il decreto ingiuntivo non può essere revocato. Questo perché la parte opponente, pur essendo stata onerata di avviare la mediazione, non può poi trarre vantaggio dalla propria inattività. A ciò si aggiunge che, all’udienza successiva, nessuna delle parti ha eccepito il mancato espletamento della mediazione, il che implica una sanatoria della condizione di procedibilità.
Per il Tribunale pertanto l’opposizione e la domanda monitoria devono essere considerate procedibili.