Violazione clausola mediazione: scatta comunque l’improcedibilità 

Violazione clausola mediazione: scatta comunque l’improcedibilità 

Domanda improcedibile se la parte onerata non rispetta la clausola contrattuale e non avvia la conciliazione prima dell’azione in giudizio

Domanda improcedibile: mancata conciliazione prevista dalla clausola
La sentenza del Tribunale di Napoli n. 2942/2025 stabilisce che una domanda giudiziale è improcedibile se le parti non hanno prima tentato la conciliazione presso un organismo predefinito, come previsto da una specifica clausola contrattuale. Non importa che la clausola non specifichi esplicitamente l’improcedibilità come conseguenza della sua violazione.

Contratto di subappalto: clausola di conciliazione
Un’impresa ottiene un decreto ingiuntivo per il pagamento 76.637,47 euro più interessi e spese nei confronti di un’altra impresa per determinati lavori di riqualificazione urbana. Il credito si basa su una fattura di 426.000,00 euro e su una successiva nota di credito di 200.087,73 euro, relative a un contratto di subappalto stipulato nel 2021. L’impresa intimata si oppone al decreto ingiuntivo, sollevando innanzitutto un’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda. L’opponente fa presente che le parti avevano pattuito una clausola di conciliazione all’articolo 32 del contratto di subappalto e tale clausola imponeva l’esperimento di un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Napoli prima di avviare un’azione legale. L’impresa opposta si costituisce in giudizio, contestando le eccezioni e le domande dell’opponente. In merito all’eccezione di improcedibilità basata sull’articolo 32 del contratto, la stessa dichiara la non operatività della clausola. La clausola infatti non era stata richiamata specificamente in calce al contratto di subappalto, in ogni caso, la stessa non prevedeva espressamente la sanzione dell’improcedibilità. Tale “clausola compromissoria” inoltre non era stata specificamente sottoscritta ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile.

Clausola di conciliazione: domanda improcedibile se manca il tentativo
Il Tribunale, con ordinanza del 23 dicembre 2024, dispone la prosecuzione del processo con rito semplificato di cognizione. Successivamente, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissa l’udienza di discussione, poi sostituita dal deposito di note scritte. La questione cruciale per la definizione della controversia è l’eccezione preliminare di improcedibilità della domanda originaria ai sensi dell’articolo 32 del contratto. Il Tribunale esamina attentamente la natura giuridica della clausola e chiarisce che, sebbene definita “clausola compromissoria” dall’opponente, trattasi in realtà di una clausola di conciliazione. A differenza della clausola compromissoria, che deferisce le controversie agli arbitri, la clausola di conciliazione subordina l’azione in giudizio a un tentativo preliminare di composizione amichevole. Questa distinzione è fondamentale. Il Tribunale afferma infatti che l’articolo 1341 c.c. (sulla necessità di specifica sottoscrizione per le clausole vessatorie) non si applica alle clausole di conciliazione. Pertanto, l’assenza di una sottoscrizione specifica non inficia la validità e l’efficacia della clausola.

Clausola efficace anche se non prevede l’improcedibilità
Per il Tribunale la clausola di conciliazione ha piena efficacia, anche in assenza di una previsione espressa di improcedibilità. Interpretando la volontà delle parti secondo i principi generali di ermeneutica contrattuale, il Giudice ritiene che l’impegno a esperire il tentativo di conciliazione implichi necessariamente la sanzione dell’improcedibilità in caso di violazione. Diversamente, la clausola sarebbe sostanzialmente inutile. Di conseguenza, il mancato espletamento del tentativo di conciliazione prima di avviare l’azione determina l’improcedibilità della domanda. Il Tribunale precisa infine che questa clausola pattizia è diversa dalla condizione di procedibilità ex art. 5 co. 1 bis del Decreto legislativo n. 28/2010 e, quindi, non si applica la deroga prevista per i giudizi monitori dalla norma indicata. L’azione monitoria avviata senza aver ottemperato alla clausola di mediazione convenzionale quindi è improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.